Descrizione Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. AUTOCERTIFICAZIONE: novità introdotte dalla Legge 120/2020 (che ha di fatto modificato gli artt. 2 e 71 co. 4 del DPR 445/2000) - Autocertificazione anche verso i privati Il decreto Decreto Legge n. 76/2020 è stato convertito con modificazioni nella “Legge 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo con l’art. 30 bis della citata legge di conversione, una modifica all’art. 2 del DPR 445/2000, pertanto, dal 15/09/2020 i privati (banche, assicurazioni, imprese ecc.. ) SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, in quanto non hanno più la facoltà ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale. Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni. Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”. Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino. Rif. Normativi L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione). Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportatele seguenti modificazioni: all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse; all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse». Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli del DPR 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente : Art.2 Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché’ ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati. Art. 71 comma 4 Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.