Donazione di Organi e Tessuti

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Data:

05 febbraio 2016

Tempo di lettura:

5 min

Descrizione

Donazione di Organi e Tessuti: Progetto "UNA SCELTA IN COMUNE"

Aspetti normativi

L’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 cosi' come modificato dall’art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d’identita' puo' altresi' contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.

Il legislatore ha pertanto introdotto un’ulteriore modalita' di manifestazione del consenso o del dissenso alla donazione di organi e tessuti, oltre a quelle previste dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91 (“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”), dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2000 e dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008. Infatti, l’individuazione del rilascio/rinnovo del documento d’identita' come momento per registrare la dichiarazione di volonta' consentira' di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall’operatore dell’ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi.
La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facolta' e non un obbligoper il cittadino.
Allo stato attuale, pertanto, ogni cittadino maggiorenne puo' manifestare la propria volonta':
  - con una dichiarazione, resa in carta libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici e dalle associazioni dei donatori, da cui risultino, oltre alla volonta' in ordine alla donazione degli organi e dei tessuti, i dati personali, la data e la firma;
  - con una dichiarazione resa presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale;
  - con una dichiarazione resa presso i Comuni;
  - con una dichiarazione resa presso i Centri Regionali per i Trapianti (CRT).
In base alla citata Legge n. 91/1999, il perno del sistema organizzativo del processo relativo alla donazione e trapianto di organi e tessuti e' rappresentato dal Sistema Informativo dei Trapianti (SIT). Quest’ultimo, istituito nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base all’art. 7, L. n. 91/1999, consente la raccolta in un’unica banca dati delle manifestazioni di volonta' in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini.
Merita, infatti, evidenziare che il SIT viene consultato per ciascun soggetto potenziale donatore in stato di accertamento di morte cerebrale dai Centri Regionali Trapianto in modalita' di H 24. La consultazione del SIT non rappresenta, pero', l’unico mezzo a disposizione dei sanitari per accertare la volonta' del paziente in ordine alla donazione. Oltre alla verifica dell’esistenza di una dichiarazione di volonta' registrata nel SIT, il sanitario procede alla verifica del possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, donor card, ecc.) da parte del soggetto stesso o dell’esistenza di una volonta' dichiarata presso i famigliari. Si rappresenta, infatti, che ai sensi di legge risulta valida l’ultima dichiarazione di volonta' resa in ordine di tempo.

Modalita' operative per la manifestazione di volonta' a donare organi e tessuti in sede di rilascio o rinnovo della carta d’identita'
Le modalita' operative individuate sono le seguenti: l'interessato, che deve aver compiuto la maggiore eta', ove desideri esprimere, all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identita', il suddetto consenso o diniego, dovra' formalizzare tale volonta' presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione
espressa nel modulo in allegato.
Tale dichiarazione deve essere resa in doppia copia in quanto una copia sara'conservata agli atti di archivio, un'altra sara' consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identita'. Il sindaco o suo delegato dovra' riportare l'informazione fornita dal cittadino nell'ambito dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identita'. Il dato cosi' acquisito viene inviato direttamente in modalita' telematica al SIT unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identita' al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri regionali per i trapianti.
Solo su espressa richiesta del cittadino il dato puo' essere anche riportato sul documento di identificazione- sulla quarta facciata dello stesso documento con la seguente formula "Assenso alla donazione organi/tessuti" ovvero "Diniego alla donazione organi/tessuti- in tal caso, e' necessario renderlo edotto della circostanza che la carta d'identita' puo' essere rilasciata nuovamente solo in caso di furto, smarrimento e deterioramento in conformita' all'attuale quadro normativo, fermo restando il diritto dell'interessato di esercitare i diritti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.196/2003.
E' evidente che, poiche' la manifestazione di volonta' puo' essere cambiata in qualsiasi momento, il termine "puo' contenere" di cui all'articolo 3, comma 3, del Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773 deve essere interpretato nel senso che il dato viene registrato nel SIT.
Infatti, nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volonta' precedentemente registrata nel SIT, si dovra' recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti, o - limitatamente al momento di rinnovo del documento d'identita' - anche presso l'ufficio d'anagrafe del Comune, ricompilando l'apposito modulo per la successiva trasmissione del dato al SIT. In tal modo i Centri Regionali per i Trapianti hanno la certezza di poter consultare sempre l'ultima volonta' espressa dal cittadino.

Cittadini italiani residenti all’estero
Per quanto concerne i cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) gli stessi potranno esprimere la propria volonta' a donare gli organi e tessuti attraverso le altre modalita' suindicate.

 

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Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2016, ore 12.00