Descrizione E’ illegittima la norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. I neo genitori, quindi, possono ora attribuire al loro figlio, di comune accordo, il doppio cognome - paterno e materno - al momento della nascita. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute finora, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha trasmesso ai prefetti una circolare con le indicazioni operative e i chiarimenti interpretativi sulle prime questioni emerse dopo la pronuncia della Corte. Tra i punti salienti della circolare è chiarito che: il cognome della madre dovrà essere posposto, e non anteposto, a quello paterno; l’attribuzione “anche” del cognome materno al nuovo nato riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso; le novità in esame trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza, avvenuta il 28 dicembre 2016.