Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

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Data:

28 agosto 2012

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L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´ elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´ estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´ Italia, gli elettori residenti nell´ U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.
 
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita, dalla Legge 459/2001, l'apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all'estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l'elettore all'estero riceve dall'Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall´ elenco degli elettori all´ estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l'Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall´ elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

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Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2012, ore 12.00