Requisiti
Essere iscritti nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Reggio Calabria.
Non esistono limiti di età per il rilascio della carta di identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età:
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3 anni per i minori di tre anni;
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5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;
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10 anni per i maggiori di 18 anni.
Modalità di richiesta
Con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 Maggio 2007, pubblicato sulla G.U. del 24 Maggio, è stata autorizzata a partire dal 1° Giugno l'emissione da parte degli Uffici Consolari della Carta d'Identità per i cittadini all'estero, iscritti all'A.I.R.E.
La carta d'identita' viene rilasciata dal Comune di iscrizione A.I.R.E., previa presentazione del passaporto o della precedente carta d'identita'. Nel caso di furto o smarrimento di carta d'identità ancora valida, occorre presentare anche la denuncia resa presso le Autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).
E' possibile rinnovare la carta d'identità 180 giorni prima della scadenza di validità.
La validità è prolungata a 10 anni anche per le carte di identità ancora valide alla data del 25 giugno 2008 (cioè rilasciate dal 26.06.2003 in poi) a condizione che vengano convalidate dal competente ufficio carte d’identità mediante l'apposito timbro nel quale viene indicata la nuova scadenza prorogata di ulteriori 5 anni rispetto a quella originaria. Il timbro può essere apposto anche dal Consolato Italiano all'estero previa richiesta di nulla-osta all'Ufficio A.I.R.E. che ha rilasciato la carta d'identità.
N.B.: Si fa presente che in alcuni Paesi (specie in Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia e Bosnia Erzegovina) sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro - per ulteriori informazioni si veda il sito web del Ministero degli Esteri - in questi casi si consiglia la sostituzione.
La proroga della validità può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
La richiesta di attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario della C.I. se munita di delega come previsto dall'art.38 del DPR. 445/2000.
Documentazione da presentare
Occorrono 3 foto attuali, a mezzo busto e senza cappello, su sfondo bianco, formato tessera, uguali tra loro.
PER I MINORI: il minore deve esssere presente ed i genitori sottoscrivono l'istanza e la dichiarazione che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto e il relativo assenso all'espatrio. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è possibile supplire a ciò mediante l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare competente per territorio e' quello del luogo di residenza dei minori. Per i minori residenti all'estero l'autorizzazione e' rilasciata dagli Uffici Consolari Italiani della Circoscrizione di Emigrazione.
L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.
N.B.: Dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale (carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto) e non possono essere più iscritti sul passaporto dei genitori.
Costi
Rilascio Normale: €uro 5,42
Rilascio Duplicato: €uro 10,58